Art. 1 – Denominazione e sedi

  1. È costituita in Bergamo, Via XXIV Maggio, 2/g, un’Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell’art. 36 c.c. e ss e dell’articolo 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 “disposizioni in materia di professioni non organizzate”, denominata “In Divenire, Associazione Olistica, Associazione di Promozione Sociale”.

L’Associazione fissa la propria sede principale in Bergamo. La sede potrà essere trasferita sul territorio nazionale, senza modifica del presente statuto.

L’Associazione può istituire sedi secondarie sul territorio nazionale/internazionale, nonché comitati regionali e/o sezioni per meglio rispondere alle esigenze degli associati.

  1. L’Associazione si impegna a conformarsi alle norme e alle direttive della legge 14 Gennaio 2013 nr. 4 e degli Enti culturali, olistici e bionaturali nonché ai loro statuti e regolamenti.

 

Art. 2 – Oggetto

  1. L’Associazione non ha alcun fine di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.
  2. L’Associazione ha per finalità precipua lo scopo e la diffusione di attività aventi natura:
  • Formazione Professionale di Operatori Olistici ai sensi della legge 14 Gennaio 2013 nr. 4;
  • Attività motoria con particolare riferimento alla ginnastica finalizzata al benessere a 360°, corpo, mente, spirito;
  • Culturali e di promozione sociale connesse alle filosofie e antropologie occidentali e orientali, alle discipline psicosomatiche, alle discipline olistiche e bionaturali, come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e degli associati;
  • Didattica per la formazione, aggiornamento e perfezionamento dell’attività;
  • Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’Associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, educative, ambientalistiche.
  • Promuovere e valorizzare le professioni legate alle discipline bionaturali.
  • Promuovere la formazione permanente degli iscritti.
  • Promuovere e valorizzare la professione di formatore/istruttore (docente, tutor, assistente, allenatore, massaggiatore e etc.) in tutte le sue declinazioni ivi comprese la formazione, l’aggiornamento nell’ambito culturale, personale, relazionale.
  1. L’Associazione al fine di raggiungere il proprio scopo svolgerà le seguenti attività:
  • la divulgazione e la promozione delle discipline sportive, olistiche e bionaturali attraverso corsi, workshop, seminari, conferenze, manifestazioni, festival, pubblicazioni, siti web, riviste di settore, gruppi di lavoro, sessioni di scambio trattamenti individuali e di gruppo, partecipazione a fiere, festival, congressi, convegni e viaggi studio anche se organizzati da altre Associazioni di cui si condividono finalità e metodi;
  • la redazione e fornitura di materiale didattico e divulgativo ai soci;
  • lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione costituenti le discipline di cui si tratta con la eventuale istituzione di un comitato scientifico con finalità di consultazione e di ricerca ovvero di una sezione di volontariato per la sperimentazione delle discipline;
  • la gestione di immobili e impianti, propri o di terzo, adibiti a titolo meramente esemplificativo a palestre, sale riunioni, campi e impianti sportivi polivalenti di vario genere, pubblici e privati, ai fini dello svolgimento di eventi correlati allo sviluppo, formazione e alla promozione delle discipline;
  • l’istituzione e la gestione di altri sedi, comitati nazionali e/o sezionali regionali sul territorio nazionale e/o internazionali, l’attività e il coordinamento delle suddette, sono disciplinate da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo;
  • tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate;
  • le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili delle persone.
  1. L’Associazione si propone inoltre la divulgazione e la promozione delle discipline sportive, olistiche e bionaturali come mezzo per perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana, l’integrazione dei cittadini, la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà, contribuendo a produrre benefici a persone svantaggiante in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
  2. Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione potrà operare in collegamento con Terzi e Terze Entità, con Enti pubblici, con Società e Associazioni private, Comitati, Fondazioni, nonché con Società cooperative.

L’Associazione potrà promuovere a sua volta altre Associazioni o Comitati con scopi analoghi od affini al proprio.

Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, soggetti privati, nonché altre associazioni per le attività sociali, nonché la gestione dei corsi, seminari e la fornitura di servizi.

L’Associazione potrà altresì contribuire finanziariamente, nei limiti del patrimonio associativo, in favore di queste Entità nell’ambito del perseguimento del proprio scopo.

  1. L’Associazione apolitica e senza scopo di lucro, è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall’elettività delle cariche associative e si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
  2. L’Associazione può, in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. In particolare, l’attività di formazione dovrà essere prevalentemente garantita da operatori/istruttori professionali riconosciuti, da scegliere preferibilmente tra i propri associati qualificati.
  3. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale, della legge 14 Gennaio 2013 nr. 4, agli altri enti culturali, olistici e bionaturali nonché ai loro statuti e regolamenti, e s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dei suddetti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
  4. L’Associazione può stringere relazioni di amicizia e scambi culturali con altre associazioni che ne condividano le finalità, sia italiane che estere.
  5. L’Associazione può ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti Pubblici, quali ad esempio Comuni, Province, Regioni, nonché da Enti Nazionali o Internazionali offrendo la propria esperienza nei campi in cui svolge la propria attività.
  6. L’Associazione può diventare socio di istituzioni o associazioni anche internazionali, che perseguono finalità analoghe, nella persona del rappresentante legale dell’Associazione.

 

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

 

Art. 4 – Domanda di ammissione dei soci

  1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive che culturali svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta condividendone le finalità.
  2. Tutti coloro che intendano far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
  3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.
  4. L’Associazione una volta ammesso il singolo socio, fornirà adeguata copertura assicurativa per le mansioni svolte.
  5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale che risponde verso l’Associazione per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. Entro il 30 Settembre di ogni anno ciascuno socio è tenuto a versare la quota associativa fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo pubblicata sul sito internet dall’Associazione o presso le bacheche di eventuali sedi operative.
  7. Ciascun socio è tenuto a fornire un proprio indirizzo mail per essere raggiunto dalle comunicazioni non essendo utilizzato altro e diverso mezzo di comunicazione. In ipotesi di mancata indicazione di indirizzo mail l’Associazione non avrà responsabilità alcuna ove lo stesso non abbia avuto comunicazione di convocazioni ovvero eventi ovvero di qualsivoglia notizia oggetto di comunicazione tramite mail anche in base a regolamenti.
  8. Non è ammessa la figura del socio temporaneo ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile.
  9. I soci che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
  10. Il riconoscimento dei livelli e delle eventuali qualifiche di insegnamento dei soci, è subordinato alla presentazione di idonea documentazione e valutazione del Consiglio Direttivo o, se presente, del Comitato Tecnico Scientifico.

 

Art. 5 – Diritti dei soci

  1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
  2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo.
  3. Ogni socio può accompagnare all’interno dei locali sociali e di sue iniziative, suoi conoscenti e familiari, unicamente con il fine di promuovere gli scopi dell’Associazione, tali visite potranno avere carattere puramente sporadico.
  4. I soci hanno il dovere di difendere con il proprio comportamento il buon nome dell’Associazione, di osservare il presente Statuto, il regolamento interno, il codice etico, deontologico e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
  5. Ogni socio, su richiesta, potrà esaminare i libri sociali.

 

Art. 6 – Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
  2. dimissione volontaria;
  3. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  4. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o che non rispetti il Codice Etico, deontologico e/o il regolamento interno, o che in qualunque modo arrechi danni morali e/o materiali all’Associazione; qualora i motivi di esclusione siano gravi o vi si riscontrino i presupposti per un reato penale, l’Associazione provvederà a farne denuncia alle autorità competenti, mentre per eventuali iniziative da terzi per gli stessi motivi, l’Associazione si costituirà parte civile;
  5. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
  6. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
  7. Il socio che venga radiato, che si dimetta volontariamente, o che cessa per altre ragioni di far parte dell’Associazione, non può richiedere la restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul Patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 7 – Organi

Gli Organi sociali sono:

  1. l’Assemblea Generale dei soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. Comitato Tecnico Scientifico;
  5. Revisori dei Conti, ove previsto dalla normativa vigente.

 

Art. 8 – Funzionamento dell’assemblea

  1. L’assemblea generale dei soci è organo sovrano deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
  3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  5. L’assemblea nomina un Segretario.
  6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine di votazioni, verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’assemblea, accerta i risultati della votazione.
  7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

Art. 9 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni.
  2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

 

Art. 10 – Assemblea ordinaria

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo cinque giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo mail o altro mezzo di notifica ritenuto idoneo. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
  2. L’assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
  3. Spetta all’assemblea deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, il rendiconto economico e finanziario, il bilancio preventivo, nonché i regolamenti sociali, la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

 

Art. 11 – Validità assembleare

  1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
  2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

 

Art. 12 – Assemblea straordinaria

  1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della riunione mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione a mezzo posta elettronica o altro mezzo di notifica ritenuto idoneo. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
  2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

 

Art. 13 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di tre componenti, determinato, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive, culturali nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Art. 14 – Dimissioni

  1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente si ha la decadenza del Consiglio Direttivo e la prorogatio per l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria, entro sessanta giorni.

In caso di impedimento temporaneo il Presidente delega le sue funzioni ed i suoi poteri al Vicepresidente.

Se l’impedimento temporaneo diventa definitivo rimane in carica il Vicepresidente per l’ordinaria amministrazione, che provvederà alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria entro sessanta giorni.

  1. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, entro e non oltre il termine di 30 giorni, dovrà essere convocata l’assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

 

Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

 

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

  1. a) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
  2. b) eseguire compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto dell’Associazione, e che non siano dalla legge ovvero dal presente statuto attribuite alla competenza esclusiva dell’assemblea ovvero direttamente conferite al Presidente;
  3. c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sulla loro esclusione e/o radiazione;
  4. d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria;
  5. e) redigere il bilancio preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario;
  6. f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci, nonché eventualmente il codice etico e deontologico;
  7. g) conferire procure sia generali che speciali al Presidente del Consiglio Direttivo e/o ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto dal successivo articolo;
  8. h) stipulare tutti gli atti e i contratti eventualmente necessari per l’attività dell’Associazione;
  9. i) pubblicazione di un albo operatori cui potranno accedere gli associati che ne hanno i requisiti previo controllo e autorizzazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico, ove presente, al fine di garantire i terzi in merito alla formazione qualitativa dei loro interlocutori e all’impegno nel rispettare i principi stabiliti dal Regolamento Interno e del Codice etico dell’Associazione;
  10. l) predisporre protocolli didattici e di formazione per i membri dell’Associazione nelle materie di non competenza del Comitato Tecnico Scientifico (es: le attività sportive) ove presente;
  11. m) deliberare le sanzioni previste dal Codice Etico, Deontologico e dal Regolamento Interno;
  12. n) determinare l’importo delle quote associative annuali e delle eventuali quote integrative e dei contributi associativi per la partecipazione delle attività sociali;
  13. e) delibera sui riconoscimenti ed eventuali qualifiche di insegnamento dei soci praticanti delle discipline di non competenza del Comitato Tecnico Scientifico, ove presente.

 

Art. 17 – Il Presidente

  1. Il Presidente viene eletto dall’assemblea, dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante.
  2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e può aprire e gestire anche a firma singola conti correnti.
  3. Il Presidente avrà altresì i poteri di agire in nome e per conto dell’Associazione in forza di procure allo stesso conferite dal Consiglio Direttivo come previsto dall’articolo 16.
  4. Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
  5. In ogni caso in ipotesi di eccezionale urgenza il Presidente può agire compiendo atti di straordinaria gestione e in ogni caso non previsti nel presente statuto anche senza il conferimento di procure ad hoc salvo richiedere la ratifica del proprio operato al Consiglio Direttivo nell’immediatezza.

 

Art. 18 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

Art. – 20 Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Scientifico ove previsto, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 27 componenti, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente il quale nomina un Vicepresidente e un Segretario tra i componenti dello stesso Comitato.

Il Comitato si configura come struttura tecnico scientifica dedicata alla formazione, aggiornamento permanente degli associati.

 

Art. – 20 Il Rendiconto

  1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’Associazione ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
  2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  3. Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali o accantonati in fondi e riserve per future attività.
  4. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

 

Art. 21 – Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

 

Art. 22 – Patrimonio

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione, da iniziative promozionali e da ogni altra attività non in contrasto con l’oggetto sociale.
  2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

 

Art. 23 – Scioglimento

  1. In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni attuative.
  2. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell’ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o comunque con fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, Legge n. 662 del 23/12/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 24 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alla legge 14 Gennaio 2013 “disposizioni in materia di professioni non organizzate”, di enti non commerciali e associazioni senza finalità di lucro.